Chi siamo

Soci fondatori di AFFI (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani):
  • Marco Allaria, Coop Tre Ponti, Sanremo (Imperia)
  • Azienda agricola La Sassaia, Viareggio (Lucca)
  • Leopoldo Del Gaudio, Coop Flora Pompei, Napoli
  • Cristiano Genovali, Coop Flor-Export, Viareggio (Lucca)
  • Vincenzo Tongiani, Coop Coflora , Viareggio (Lucca)
  • Mara Verbena, Fior di Verbena, San Marino
  • Francesca Buriassi, Floral Designer, La Spezia
  • David Giovani, Laboratorio del Fiore, Follonica (Grosseto)
  • Marco Alessandroni, Fiori d’Autore, Camerano (Ancona)
  • Paolo Maffei, Scuola Talent Flowers, Rovereto (Trento)
  • Federico Giglio, Floral Designer, Roma

Roma 20 Febbraio 2020

È stata costituita, in data odierna, presso la sede nazionale di Coldiretti, tra produttori di fiori recisi, fioristi e titolari di scuole di arte floreale l’ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI E FIORISTI ITALIANI (AFFI), per rilanciare i fiori e le fronde tricolori.

La necessità di costituire un momento associativo che consentisse di portare avanti iniziative promozionali per il segmento e la filiera del fiore reciso e in vaso, delle fronde e dell’arte floreale (eventi, corsi di formazione, concorsi, mercato telematico, etc.) ha unito un gruppo di professionisti del settore per intraprendere un nuovo percorso di filiera in casa Coldiretti.

Dopo la costituzione con un gruppo ristretto di promotori, si apre ora un periodo finalizzato all’adesione di altre realtà del segmento del fiore.
Il settore florovivaistico in Italia conta oltre 27.000 imprese agricole, un valore di oltre 2,5 miliardi di euro e oltre 200.000 occupati nella filiera.
Il segmento dei fiori e delle fronde recise e dei fiori in vaso è una parte fondamentale del settore florovivaistico che nel corso degli anni ha dovuto confrontarsi con un mercato sempre più globalizzato, professionalizzando i propri addetti e sviluppando un percorso italiano del “Floral Design”.

Statuto

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l'associazione nazionale denominata "ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI e FIORISTI ITALIANI", in sigla "A.F.F.I.", regolata dal presente statuto.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, e può altresì istituire sedi operative in altre parti del territorio nazionale, qualora necessario o utile per il conseguimento degli scopi associativi.
L'Associazione non è dotata di personalità giuridica. È facoltà dell'assemblea conferire mandato al consiglio direttivo per istruire le pratiche necessarie all'ottenimento della stessa.

ART. 2 - LOGHI E MARCHI
L'A.F.F.I. è unica proprietaria del marchio "FIORITALIANI".
L'uso del marchio è disciplinato da un apposito regolamento.
Oltre al marchio sopra citato, AFFI potrà assumere la proprietà, la licenza e la gestione di ulteriori marchi e relativi disciplinari.

ART. 3 - SCOPI
L'Associazione persegue lo scopo di favorire lo sviluppo della filiera floricola italiana.
L'Associazione si propone di tutelare, qualificare, promuovere e sviluppare l'attività degli associati.
L'Associazione promuove ogni attività utile o necessaria per la crescita sociale ed economica degli associati, per la loro formazione professionale, nonché per la semplificazione amministrativa del mercato in cui operano. A tal fine, l'Associazione svolgerà attività di rappresentanza e tutela presso gli organi competenti.
In questo contesto, l'Associazione svolge azioni di coordinamento, promozione e valorizzazione, tese a:

  • Studiare i problemi giuridici, tecnici, economici e commerciali, sia a livello nazionale che internazionale, proponendo azioni e attività per il raggiungimento di fini comuni alle categorie interessate, per la difesa e lo sviluppo della filiera;
  • Coordinare le iniziative valide per la valorizzazione economica e sociale del settore e favorire azioni che permettano alla filiera floricola italiana di integrarsi sinergicamente con tutte le realtà territoriali, produttive e commerciali, della ricerca, della logistica, degli enti pubblici e privati;
  • Stabilire e sviluppare contatti con organismi pubblici e privati, sia in Italia che all'estero, per lo scambio di informazioni tecniche e per eventuali iniziative comuni;
  • Divulgare gli obiettivi dell'Associazione attraverso la stampa, i media, o tramite l'organizzazione di riunioni, convegni e seminari;
  • Promuovere iniziative a carattere promozionale per espandere le vendite dei prodotti floricoli sia sul mercato interno che estero;
  • Promuovere la cultura legata ai fiori, fronde recise e piante fiorite in vaso attraverso una maggiore conoscenza delle produzioni tipiche e autoctone;
  • Partecipare o promuovere la costituzione di consorzi, società o enti per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • Coordinare e realizzare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI
Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3, l'A.F.F.I. potrà avvalersi di comitati di studio e della collaborazione di esperti del settore, e potrà promuovere o partecipare ad altre organizzazioni, enti o società utili per il conseguimento degli scopi associativi.
L'associazione potrà partecipare a bandi per richiedere contributi. A tal fine utilizza la società "FIORITALIA s.r.l.", che funge da veicolo operativo per lo svolgimento delle attività economiche strumentali.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI SOCI
L'A.F.F.I. è composta da:

  • Soci ordinari
  • Soci sostenitori

ART. 6 - SOCI
Sono soci ordinari dell'A.F.F.I. persone fisiche e giuridiche, ovvero: singole aziende produttrici di fiori recisi, fronde recise, piante fiorite in vaso e singoli fioristi, nonché le società e cooperative da essi costituite.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, le istituzioni, gli enti, gli organismi pubblici e/o privati, e le associazioni di categoria che condividono gli scopi dell'A.F.F.I. Essi possono partecipare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea con un proprio delegato con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 7 - ADESIONI
Coloro che avanzano domanda di adesione devono accettare e ratificare integralmente il presente Statuto. Le domande di adesione, compilate su apposito modulo predisposto dall'Associazione, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.
L'aspirante socio è obbligato a fornire tutta la documentazione richiesta (es. statuto, visura camerale, codice fiscale) necessaria per l'ammissione. Il nuovo socio deve provvedere al versamento della quota sociale entro 15 giorni dalla notifica della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo (valido per il primo anno).
L'adesione all'Associazione, ai fini contributivi, decorre sempre dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE
La domanda di recesso dall'A.F.F.I. impegna il socio al pagamento della quota per l'anno in corso. Le domande devono pervenire al Consiglio Direttivo tramite raccomandata A/R entro il 30 settembre e avranno valore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'esclusione è determinata dal Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, se ritenuto necessario.
Motivi di esclusione possono essere: negligenza nell'adempimento dei doveri sociali, mancato versamento della quota associativa o altre cause previste dalla legge.
Contro la delibera di esclusione, il socio può presentare ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o ricorrere a procedure di conciliazione previste dalla legge.

ART. 9 - ORGANI
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo (CD)
d) il Collegio Sindacale

ART. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è composta dai soci ordinari e dai membri designati dai soci sostenitori. Può essere convocata in territorio italiano, anche in località diverse dalla sede legale.
In caso di impedimento, un socio può farsi rappresentare da un altro appartenente alla stessa categoria. Ogni delegato può detenere un massimo di 5 deleghe, che devono essere comunicate almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.
I delegati devono essere in regola con il versamento dei contributi associativi.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: la prima entro aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, e la seconda entro novembre per l'approvazione del bilancio di previsione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di una parte dei soci rappresentanti almeno un terzo degli associati.
La convocazione avviene tramite raccomandata A/R o PEC, inviata almeno 8 giorni prima della riunione.
In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e vincolano tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) Approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale del Consiglio Direttivo
b) Determinazione delle direttive di massima per l'azione associativa
c) Determinazione delle quote di adesione annuali, nonché eventuali contributi speciali
d) Elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale
e) Esame e approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione
f) Approvazione del regolamento per l'uso del marchio "FIORITALIANI" e altri marchi gestiti
g) Determinazione dei compensi per gli amministratori e i sindaci

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci.
Essa delibera su modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione e altre materie straordinarie.
In prima convocazione, è valida con la presenza dei tre quarti degli associati. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le decisioni sono prese alla presenza di un notaio o altro pubblico ufficiale.

ART. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.
Il Presidente nominato nel corso dell'esercizio resta in carica fino alla scadenza naturale degli organi.

ART. 14 - POTERI E RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE
Al Presidente spetta la firma di tutti gli atti e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Presidente ha il compito di:

  • Promuovere e indirizzare l'attività dell'Associazione tenendo conto degli orientamenti espressi dall'Assemblea;
  • Convocare e presiedere le riunioni degli organi dell'Associazione;
  • Dare attuazione alle deliberazioni e agli orientamenti dell'Assemblea;
  • Mantenere i rapporti con le pubbliche autorità.

ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 5 anni, essendo rieleggibile.
Qualora il Presidente venga eletto tra i soci produttori, il Vice Presidente dovrà essere eletto tra i soci fioristi, e viceversa. Tale norma può essere derogata solo con unanimità di voto all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri, il Consiglio può cooptare altri membri della stessa categoria, da ratificare nella prima Assemblea utile.
I criteri e le modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono definiti in un apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

È competenza del Consiglio Direttivo:

  • Predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
  • Predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, inviandoli ai componenti dell'Assemblea almeno 15 giorni prima della riunione;
  • Proporre l'istituzione di gruppi di lavoro per lo studio dei problemi di interesse dell'Associazione;
  • Curare il conseguimento degli obiettivi sociali, adottando tutti gli atti necessari.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi speciali al Presidente, al Vice Presidente e a singoli membri, e può istituire un Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 6 membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza.

ART. 17 - IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, se costituito, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni attribuitegli dal Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO
L'Assemblea, ove obbligatorio per legge o laddove lo ritenga opportuno, nomina un organo di controllo (monocratico o collegiale) o un revisore, con le competenze e i poteri previsti dalla legge.
L'assemblea che nomina l'organo di controllo o il revisore ne determina il compenso per la durata dell'incarico.
Nel caso di organo collegiale, le riunioni possono tenersi anche tramite audioconferenza o videoconferenza.

ART. 19 - DIREZIONE
Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore su proposta del Presidente.
Il Direttore attua le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in qualità di Segretario.
Il Direttore è responsabile anche della gestione della società strumentale "FIORITALIA S.R.L."

ART. 20 - PATRIMONIO, CONTRIBUTI E RAPPRESENTANZA
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Durante la vita dell'Associazione, il patrimonio, le riserve e gli avanzi di gestione non possono essere devoluti o distribuiti agli associati, salvo diversa disposizione di legge.
Ogni socio si impegna a versare il contributo annuale entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 21 - PERSONALE DIPENDENTE
Al personale dipendente sarà corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro del settore commercio.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento, le attività saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

ART. 23 - CONTROVERSIE - COLLEGIO ARBITRALE
Le controversie tra gli associati o tra l'Associazione e gli associati saranno risolte mediante arbitrato rituale, composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
Per controversie non compromettibili in arbitri, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

FIRMATO:
CRISTIANO GENOVALI
LEOPOLDO DEL GAUDIO
MARCO ALLARIA OLIVIERI
VINCENZO TONGIANI
DAVID GIOVANI
PAOLO MAFFEI
FRANCESCA BURIASSI
MARCO ALESSANDRONI
FEDERICO MARIA GIGLIO
MARINA VERBENA

Certificazione di conformità della copia digitale rilasciata dal Notaio Massimiliano Passarelli Pula.

Statuto