A.F.F.I. Disciplinare utilizzo marchio collettivo

“Fiori Italiani Eccellenza dai Produttori Nazionali”

1. Definizioni

Disciplinare: documento che detta i requisiti per la concessione d’uso del marchio.

Marchio: segno grafico/logotipo “Fiori ItalianiEccellenza dai Produttori Nazionali”che serve a identificare i prodotti florovivaistici in applicazione del Disciplinare.

Prodotti: tutti i prodotti florovivaistici italiani coltivati in Italia, ovvero a partire da: seme, talea, piantina, astone, pianta madre e con modalità ad esse assimilabili.

Ciclo Produttivo: inizia con la messa a coltura sino alla vendita del prodotto florovivaistico al consumatore finale.

Parte Prevalente del Ciclo Produttivo: il ciclo produttivo deve essere realizzato in Italia per un lasso di tempo maggiore di quanto realizzato all’estero.

Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (A.f.f.i.): associazione titolare del marchio.

Richiedente: produttore agricolo e/o utilizzatore florovivaistico che richiedono, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, la concessione d’uso del Marchio.

Produttore Agricolo: soggetto disciplinato ai sensi dell’art 2135 del c.c.(imprenditore agricolo) che produce, attraverso la coltivazione, i prodotti florovivaistici.

Utilizzatore Florovivaistico: soggetto che acquista i Prodotti da altro soggettoe li utilizza nella realizzazione di giardini, bouquet, allestimenti etc.

Concessionario: richiedente a cui viene, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, dato in concessione l’uso del Marchio.

Attività di Controllo: le attività di controllo previste dal presente disciplinare per garantire il rispetto degli obblighi scaturenti dal medesimo.

Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità relativi ai Prodotti, attuata e registrata dai Concessionari per le attività da essi svolte;

2. Richiedente, Rappresentanza, Scopo e Finalità di AFFI e del Marchio

Ilpresente Disciplinare definisce le condizioni e le modalità̀ d’uso del marchio “Fiori italiani Eccellenza dai Produttori Nazionali”, marchio collettivo ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche, di seguito denominato “Marchio”.

Il Marchio è stato depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi da parte dell’Associazione floricoltori e fioristi italiani, in sigla AFFI, in qualità di richiedente, con sede in Roma via XXIV Maggio n. 43 C.F. 9645300058, titolare del suddetto Marchio (di seguito “AFFI”).

AFFI è rappresentata dal proprio presidente pro tempore, al quale spetta la firma di tutti gli atti. In caso di assenza o impedimento la rappresentanza di AFFI è esercitata dal Vicepresidente.

AFFI, anche mediante il ricorso al Marchio, con il presente Disciplinare intende:

  • promuovere forme di collaborazione e partenariato tra AFFI e i produttori che operano nel comparto florovivaistico italiano;
  • incentivare e qualificare la produzione di prodotti florovivaistici italiani;
  • diffondere e promuovere l’adesione al sistema di qualificazione di prodotto italiano;
  • promuovere la commercializzazione ed il consumo dei prodotti a Marchio;
  • promuovere l’imprenditoria e l’occupazione nel sistema florovivaistico nazionale, favorendo la conoscenza delle produzioni italiane presso i consumatori locali, nazionali ed internazionali;
  • incentivare procedure di tracciabilità/rintracciabilità dei Prodotti;
  • favorire l’adeguamento normativo delle aziende;
  • incentivare e promuovere la partecipazione delle aziende con Prodotti a Marchio a manifestazioni/fiere/eventi.

L’associazione AFFI persegue lo scopo di favorire lo sviluppo della filiera floricola italiana ed è composta da soci ordinari e soci sostenitori.

  • I soci ordinari di AFFI sono persone fisiche e giuridiche, tra cui singole aziende produttive di fiori recisi fronde recise, piante fiorite in vaso e i singoli fioristi, nonché le società cooperative da essi costituite.
  • I soci sostenitori di AFFI sono le persone fisiche, le istituzioni, gli enti, gli organismi pubblici e/o privati e le associazioni che condividono gli scopi di AFFI.

Possono aderire ad AFFI i soli soci ordinari. L’adesione si perfeziona mediante una domanda di adesione inviata dal Richiedente ad AFFI che deve essere corredata da statuto, codice fiscale, visura, comprovante l’appartenenza ad uno dei settori indicati. Le domande di adesione sono sottoposte all’approvazione del consiglio direttivo, il quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso positivo, confermare l’adesione del nuovo socio.

Entro 15 giorni dalla notifica della delibera di ammissione, il nuovo socio provvede al versamento della quota sociale. Per aderire ad AFFI è necessario accettare e ratificare integralmente il suo statuto (ALL. ___).

3. Zona di Produzione, Uso del Marchioe Soggetti Legittimati

La zona di produzione e di confezionamento del prodotto a Marchio “Fiori Italiani Eccellenza dei Produttori Nazionali” è limitata al territorio italiano.

Il Marchio identifica i Prodotti coltivati interamente o in maniera prevalente in Italia.

Pertanto, possono essere contraddistinti con il Marchio i prodotti la cui Parte Prevalente del Ciclo Produttivo sia realizzata in Italia nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ambiente.Per quanto concerne le composizioni florovivaistiche, saranno oggetto di tutela solo le composizioni composte da fiori e fronde di originale interamente italiana.

Poiché ai sensi dell’art. 11 comma 4 CPI, “qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell’associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento”, qualsiasi persona fisica o giuridica cheproduca e/o faccia uso dei Prodotti e che rispetti i requisiti elencati nel successivo art. 4 del presente regolamento, ha diritto, previa richiesta, di utilizzare il Marchio, nonché a diventare socio ordinario dell’associazione AFFI.

4. Requisiti fondamentali dei Richiedenti

La richiestadi utilizzo del Marchio con conseguente adesione al presente disciplinare può essere presentata dalProduttore Agricoloe/o dall’Utilizzatore Florovivaistico, siano essi unapersona fisica,un’impresa individuale, o un soggettocostituto in altre forme societarie.

I Richiedenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di competenza e devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, i Produttori Agricoli e gli Utilizzatori Florovivaistici devono avere il proprio stabilimento produttivo (coltivazione e confezionamento) all’interno del territorio italiano, non sono previste deroghe.

Il Marchio è concesso ai Produttori Agricoli e agli Utilizzatori Florovivaistici italiani, che sono conformi al presente Disciplinare.

Il Richiedente che intenda aderire al presente Disciplinare e fare uso del Marchio, dovrà osservare e rispettare tutti gli adempimenti quivi previsti.

Le domande di richiesta di utilizzo del Marchio dovranno essere corredate da autodichiarazioni del Richiedente in merito al possesso dei requisiti richiesti.

AFFI si riserva il diritto di poter effettuare dei controlli a campione sui Richiedenti. Nel caso in cui i controlli abbiano un esito negativo, si applicheranno le sanzioni previste dal successivo art. 7.

La richiesta di uso del Marchio dovrà essere inoltrata a AFFI la quale, in caso di diniego, provvederà a dare notizia scritta al Richiedente.

5. Obblighi dei Concessionari

I Concessionari hanno l’obbligo di osservare lo statuto di AFFI e il presente Disciplinare sull’utilizzo del Marchio, di versare la quota di partecipazione, nonché di consentire ogni forma di controllo da parte di AFFI sul rispetto del presente Disciplinare.

​5.1​ Il Produttore Agricolo

Il Produttore Agricolo, al fine di garantire la conformitàdeiProdotti, deve predisporre, condividere con AFFI e conservare la documentazione di autocontrollo per dimostrare:

  • il rispetto dei requisiti di legge dei Prodotti;
  • le quantità di Prodotti raccolte quotidianamentecon indicazione e ubicazione dei terreni di coltivazione;
  • le modalità di realizzazione della attività di post raccolta e conservazione/stoccaggio temporaneo e trasporto dei Prodotti;
  • la Prevalenza o la totalità del Ciclo Produttivo realizzata in Italia (a titolo esemplificativo, tramite presentazione di fatture di acquisto e di vendita dei Prodotti, ecc.).

I Produttori Agricoli devono comunicare ad AFFI tramite PEC o e-mail, almeno ogni 30 giorni, i dati relativi ai quantitativi di Prodotto raccolto e commercializzato.

In caso di mancato o tardivo invio di tale comunicazione, sarà applicabile al Produttore Agricolouna sanzione, come espressamente indicato nel successivo art. 7.

5.2​ L’Utilizzatore Florovivaistico

I soggetti che utilizzano i Prodotti e che realizzano fasi del processo produttivo successive alla raccolta, al fine di dimostrare la conformità deiProdotti immessi sul mercato al presente regolamento,devono garantire la rintracciabilità dell’origine e della provenienza nonché il mantenimento delle caratteristiche disciplinate.

La documentazione di autocontrollo, che deve essere predisposta, dovrà prevedere:

  • elenco fornitori, con indicazione della loro ubicazione;
  • registrazione della rintracciabilità della materia prima;
  • registrazione dei dati di produzione giornaliera (a titolo esemplificativo: identificazione dei quantitativi dei Prodotti in ingresso e in uscitae/o del numero di lotti in ingresso e in uscita, indicazione del numero di unitàper ogni confezione);
  • registrazione dei dati di immissione sul mercato dei Prodotti;
  • la dimostrazione della Prevalenza o della totalità del Ciclo Produttivo realizzata in Italia (a titolo esemplificativo, tramite presentazione di fatture di acquisto e di vendita dei Prodotti, ecc.).

Ogni 30 giorni, gli Utilizzatori Florovivaistici devono trasmettere i dati relativi ai quantitativi di Prodotti lavorati e commercializzati. In caso di ritardo e/o di mancata comunicazione dei suddetti dati, si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 7.

6. Gestione del Marchio

6.1 Il Marchio

Il Marchio è costituito da un segno grafico e dal logotipo “Fiori italiani Eccellenza dai Produttori Nazionali“, come di seguito riportato:

Il Marchio consiste in una immagine rappresentante un fiore stilizzato tricolore con la scritta “FioriItaliani” disposta su due righe. Al di sotto della scritta è riportata altresì la dicitura “Eccellenza dai Produttori Nazionali”. Il marchio dovrà essere riprodotto sempre a colori, riportando il tricolore italiano.

Segno grafico e logotipo che compongono il marchio ” Fiori italiani – Eccellenza dai Produttori nazionali” sono inscindibili ai fini dell’utilizzo del Marchio stesso.

Al Marchio può essere facoltativamente abbinato un logo di certificazione di processo come,a mero titolo di esempio,globalgap, emas, vivaifiori,iso, ecc.

Le dimensioni minime da rispettare sono: base 3 cm, mantenendo sempre il rapporto 1:2.

Il Marchio deve essere utilizzato, da parte del Concessionario, nel rispetto delle seguenti norme:

  • dovrà essere riprodotto utilizzando le tonalità proprie di colore e di carattere per la dicitura;
  • nel caso di ingrandimento devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali;
  • dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere i Prodotti per il quale si è ottenuto la concessione d’uso;
  • potrà essere applicato come etichetta sui Prodotti e relativi involucri, come incisione o rilievo e usato altresì per carta da lettera, stampati, buste, cartoni, ecc. e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;
  • dovrà essere utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione del Concessionario;
  • dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia.

In ogni caso il Concessionario deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i Prodotti per cui è concesso l’uso del Marchio e per quelli per i quali non è concesso.

Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all’uso del Marchio.

L’uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Disciplinare comporteràl’applicazione di sanzioni come espressamente previsto dal successivo art. 7.

Il Marchio può essere utilizzato dai Concessionari nelle seguenti forme:

  • etichette;
  • confezioni;
  • imballaggi;
  • pubblicità;
  • informazioni al consumatore;
  • documenti relativi ai prodotti (fatture, carte intestate, ecc.);
  • cartellonistica;
  • sul web e con modalità telematiche;
  • social network.

6.2 I prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo

I prodotti per i quali è stato depositato/registrato il Marchio sono i seguenti: prodotti florovivaistici, nonché composizioni florovivaistiche. Si precisa che le composizioni floreali ed i bouquet (anche se misti)oggetto di tutela sonocostituiti da fiori e fronde interamente prodotti in Italia.

6.3 Durata dell’autorizzazione all’uso del Marchio

L’autorizzazione all’uso del Marchio ha un periodo di validità pari alla durata del Marchio.

Tuttavia, qualora un associato AFFI non sia in regola con il pagamento della quota associativae/o non rispetti le condizioni del presente disciplinare, sarà sanzionato come espressamente indicato nel successivo art. 7.

6.4 Il sistema dei controlli

Il sistema di controllo da parte di AFFI si basa sulla raccoltae sull’esame della documentazione e delle informazioni trasmesse dai Concessionari, come previsto dal precedente articolo 5.

AFFI si riserva il diritto di effettuare saltuariamente e a campioneispezioni, verifiche ai locali, nonché di richiedere chiarimenti e informazioni integrative aggiuntive, che dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla richiesta.Gli esiti dei controlli a campione saranno comunicati per iscritto da AFFI al Concessionario.

​6.5 Modifiche delle norme e/o delle condizioni

Qualora venissero apportate delle variazioni al presente Disciplinare e/o ai documenti sopra menzionati, AFFI provvederà a darne adeguata pubblicità come richiesto dalla legge, nonché a darne tempestiva comunicazione scritta ai Richiedenti e ai Concessionari.

6.6 Garanzie

Il Marchio costituisce un’indicazione in merito alla provenienza dei Prodotti dal territorio italiano, così come indicato al precedente 3.

AFFI non presta alcuna garanzia in ordine alle dichiarazioni rese dai Richiedenti e dai Concessionari né garantisce sulla qualità dei Prodotti coltivati, venduti e utilizzati dai Produttori Agricoli e/o dagliUtilizzatori Florovivaistici.

In caso di eventuale controversia in ordine alla qualità dei prodotti a marchio “Fiori italiani Eccellenza dai Produttori Nazionali”, i Produttori e/ogli Utilizzatori Florovivaistici si impegnano a manlevare e tenere indenne AFFI da ogni responsabilità.

7. Sanzioni per le infrazioni del Disciplinare

AFFI prevede le seguenti tipologie di sanzioni nei confronti dei Concessionari:

  • Ammonimento:

    • in caso di uso improprio o difforme del Marchio (ad es. il soggetto utilizza il Marchio con accostamenti di colori diversi da come è stato registrato, oppure con una dicitura non corrispondente al segno ecc.);
    • in caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 5;
    • in caso di mancata trasmissione ad AFFI dei documenti e delle informazioni di cui all’art. 5;
    • in caso di violazioni di lieve entità del Disciplinare connotate dalla buona fede delConcessionario e che non comportino gravi danni all’immagine del marchio stesso
  • Revoca dell’autorizzazione all’uso del Marchio:

    • in caso di ammonimento, qualora il Concessionario non si conformi entro 30 giorni al contenuto dell’ammonimento;
    • nel caso in cui i Prodotti non sianoitaliani ai sensi del presente Disciplinare;
    • nel caso in cui il Marchio sia utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso;
    • qualora il Concessionario, nell’arco di 12 mesi, sia destinatario di n. 2 (due) contestazioni che comportano l’applicazione della sanzione dell’ammonimento;
    • qualora emerga che il Concessionario non è e/o non era in possesso dei requisiti previsti all’art. 4);
    • qualora il Concessionario non versi la propria quota di iscrizione ad AFFI;
    • in caso di violazioni del Disciplinarenon di lieve entità e che comportino il potenziale pregiudizio per la reputazione del Marchio.